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Esenzioni per reddito/patologia (E30-E40)




Se la tua esenzione E30 o E40 non è stata rinnovata automaticamente e ritieni di possedere i requisiti previsti, puoi autocertificare il tuo diritto in qualunque farmacia.

A partire dal 2022, il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è fissato al 30 giugno, fatte salve eventuali modifiche normative.


REQUISITI ESENZIONI E30 – E40

E30: Cittadini in possesso di esenzione per patologia cronica appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche (solo per assistenza farmaceutica).

E40: Cittadini in possesso di esenzione per malattia rara appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche (solo per assistenza farmaceutica).


Per i limiti massimi di reddito consulta la specifica tabella


Scarica l'autocertificazione da presentare in farmacia:



Si ricorda che, per agevolare i cittadini, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF) anche prima della scadenza.


Per tutte le informazioni di dettaglio delle esenzioni per reddito ESENZIONI E30 - E40 - E02 - E12 - E13 - E01 - E03 - E04 - E05 - E14 si consiglia di visionare la pagina del sito web di Regione Lombardia: https://shorturl.at/hlKU7


Verifiche delle autocertificazioni: L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate. Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.

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